-   I. C. I. ANNO 2009 - ALIQUOTE APPLICATE   -  



A) ALIQUOTA ORDINARIA (oltre la 1° pertinenza, es. 2° garage, baite, tettoie, legnaie, ecc.) 4,50 °/°°
B) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E 1° O UNICA PERTINENZA (di solito è il garage) - (per abitazione principale si intende la 1° casa, dove il censita abita stabilmente ed ha la residenza) Esente
C) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE DATA IN USO A FAMILIARI (per l' abitazione e per la prima o unica pertinenza: di solito il garage)
(parenti in linea diretta ed affini entroil 1° grado e cioè genitori-figli o viceversa e generi-suoceri o viceversa)
Esente
D) ALIQUOTA PER ABITAZIONI E 1° O UNICA PERTINENZA DI CENSITI, ANZIANI O INABILI CHE ACQUISISCANO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO (a condizione che l' immobile non risulti locato) Esente
E) ALIQUOTA PER TUTTE LE UNITA´ IMMOBILIARI IN AGGIUNTA ALLA PRINCIPALE (seconde, terze . . . case, non importa se sono sfitte, locate, date in uso gratuito a parenti che non siano entro il 1° grado) 6,00 °/°°
F) ALIQUOTA PER LE AREE FABBRICABILI 4,50 °/°°



    ABOLIZIONE I.C.I. SULLA PRIMA CASA

A seguito del Decreto Legge approvato il 21 maggio 2008, è stata abrogata, con decorrenza 1 gennaio 2008, l' imposta comunale sugli immobili per le abitazioni principali e relative pertinenze e per le situazioni ad esse assimilabili, così come definite dall' art. 7 del Regolamento Comunale per l' applicazione dell' Imposta Comunale sugli Immobili.
L' abrogazione non riguarda le unità immobiliari rientranti nelle categorie catastali A1, A8 e A9 per le quali rimane in vigore l' aliquota del 4,00 °/°° con detrazione di Euro 105,00.


ASSIMILAZIONI AD ABITAZIONE PRINCIPALE :

Ai sensi degli artt. 52 e 59, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 446/97 e dell' art. 7 del Regolamento Comunale I.C.I., le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti in linea diretta entro il 1° grado, sono equiparate alle abitazioni principali se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente.  Queste abitazioni sono quindi esentate dal pagamento dell' I.C.I.
Allo scopo di consentire agli Uffici Comunali preposti all' attività di controllo prevista dalla Legge, l' agevolazione è concessa a condizione che il contribuente invii al Comune una comunicazione in cui si individui esattamente l' unità immobiliare ceduta a titolo gratuito.. Viene altresì considerata abitazione principale, ai sensi dell' art. 3, comma 56 della L. 662/96, l' unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.


PRECISAZIONI :


MODALITA' DI VERSAMENTO :

Il versamento dell' imposta ICI potrà essere effettuato utilizzando il bollettino sul c/c postale n. 88748306 intestato a EQUITALIA TAA-SÜDTIROL S.P.A. (intestazione 1° riga) - BEDOLLO - TN - ICI (intestazione 2° riga).
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