| UFFICIO TRIBUTI E RAGIONERIA |
| - I. C. I. ANNO 2010 - ALIQUOTE APPLICATE - |
| A) |
ALIQUOTA ORDINARIA (oltre la 1° pertinenza, es. 2° garage, baite, tettoie, legnaie, ecc.) |
4,50 °/°° |
| B) |
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E 1° O UNICA PERTINENZA (di solito è il garage) - (per abitazione principale si intende la 1° casa, dove il censita abita stabilmente ed ha la residenza) |
Esente |
| C) |
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE DATA IN USO A FAMILIARI (per l' abitazione e per la prima o unica pertinenza: di solito il garage) (parenti in linea diretta ed affini entroil 1° grado e cioè genitori-figli o viceversa e generi-suoceri o viceversa) |
Esente |
| D) |
ALIQUOTA PER ABITAZIONI E 1° O UNICA PERTINENZA DI CENSITI, ANZIANI O INABILI CHE ACQUISISCANO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO (a condizione che l' immobile non risulti locato) |
Esente |
| E) |
ALIQUOTA PER TUTTE LE UNITA´ IMMOBILIARI IN AGGIUNTA ALLA PRINCIPALE (seconde, terze . . . case, non importa se sono sfitte, locate, date in uso gratuito a parenti che non siano entro il 1° grado) |
6,00 °/°° |
| F) |
ALIQUOTA PER LE AREE FABBRICABILI |
4,50 °/°° |
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ABOLIZIONE I.C.I. SULLA PRIMA CASA
A seguito del Decreto Legge approvato il 21 maggio 2008, è stata abrogata, con decorrenza 1 gennaio 2008, l' imposta
comunale sugli immobili per le abitazioni principali e relative pertinenze e per le situazioni ad esse assimilabili,
così come definite dall' art. 7 del Regolamento Comunale per l' applicazione dell' Imposta Comunale sugli Immobili.
L' abrogazione non riguarda le unità immobiliari rientranti nelle categorie catastali A1, A8 e A9 per le quali rimane
in vigore l' aliquota del 4,00 °/°° con detrazione di Euro 105,00.
ASSIMILAZIONI AD ABITAZIONE PRINCIPALE :
Ai sensi degli artt. 52 e 59, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 446/97 e dell' art. 7 del Regolamento
Comunale I.C.I., le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti
in linea diretta entro il 1° grado, sono equiparate alle abitazioni principali se nelle stesse
il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente. Queste abitazioni
sono quindi esentate dal pagamento dell' I.C.I.
Allo scopo di consentire agli Uffici Comunali preposti all' attività di
controllo prevista dalla Legge, l' agevolazione è concessa a condizione che il contribuente
invii al Comune una comunicazione in cui si individui esattamente l' unità immobiliare ceduta a titolo gratuito..
Viene altresì considerata abitazione principale, ai sensi dell' art. 3, comma 56 della
L. 662/96, l' unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono
la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che
la stessa non risulti locata.
PRECISAZIONI :
- le scadenze per il pagamento sono il 16 Giugno (1° rata) ed il 16 Dicembre (2° rata).
- il pagamento dell' imposta deve essere effettuato con arrotondamento all' euro per difetto
se la frazione è inferiore ai 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo
- i versamenti non devono essere eseguiti quando l' importo annuo complessivo dell' I.C.I. risulta
inferiore o uguare a € 5,00
- non è prevista la possibilità di procedere autonomamente alla compensazione di
eventuali crediti di imposta verso il Comune con le somme versate per i precedenti anni di imposta.
MODALITA' DI VERSAMENTO :
Il versamento dell' imposta ICI potrà essere effettuato
utilizzando il bollettino sul c/c postale n. 88748306 intestato a EQUITALIA TAA-SÜDTIROL S.P.A.
(intestazione 1° riga) - BEDOLLO - TN - ICI (intestazione 2° riga).
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ANNI SCORSI :
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